» adempimenti e normative
PERMESSO IN COMUNE: è necessario ogni qualvolta si modifichi la distribuzione interna dei locali. Esistono vari tipi di permesso a seconda della necessità di intervento.
A.S.L. : con la premessa che le disposizioni in materia variano da Regione a Regione e a volte anche da Comune a Comune a seconda dei vigenti regolamenti edilizi e di igiene comunali, gli obblighi nei confronti delle ASL in Regione Lombardia possono essere riassunti come segue.
La legge regionale 8/2007 all'art.4 ha abolito l’Autorizzazione Sanitaria all’Esercizio per tutte le attività sanitarie con l’eccezione delle strutture di ricovero e cura, dei day surgery, dei day hospital, dei centri di procreazione medicalmente assistita e per tutte le attività sociosanitarie.
Per gli ambulatori mono o polispecialistici e per le attività odontoiatriche monospecialistiche l’autorizzazione all’esercizio è sostituita dalla presentazione, alla ASL competente per territorio, di una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) che deve essere presentata anche nei casi di ampliamento delle specialità svolte e di trasformazione dei locali.
Sono quindi soggette a D.I.A. le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche.
Sono definite strutture ambulatoriali mono o polispecialistiche quelle dove:
- si praticano attività diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità invasive e seminvasive in anestesia topica, locale, loco regionale, sedazione cosciente;
- nelle quali vi sia utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano rischi per la salute del paziente: procedure diagnostiche o terapeutiche complesse e/o rischiose
- le strutture sanitarie in cui prevale l’aspetto organizzativo sul semplice atto professionale.
Rivestono inoltre lo status di ambulatorio:
- le strutture sanitarie che fanno capo a società;
Sono definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM) le strutture sanitarie unicamente rivolte all'odontoiatria che viene definita con requisiti propri, specificati nell’allegato 1 della D.G.R. 5724 del 27 luglio 2001 ed i cui requisiti di verifica sono definiti dal Decreto 8100 del 17 maggio 2004.
La Attività Odontoiatrica Monospecialistica (AOM) è indipendente dal numero di specialisti odontoiatri presenti nella sede e dal numero di riuniti utilizzati.
Sono studi professionali le strutture sanitarie definite dalla DGR 5724/2001 “dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”. Gli studi professionali sono soggetti a Comunicazione di inizio attività da prodursi presso gli uffici ASL competenti per territorio.
La Comunicazione di Inizio Attività come studio professionale deve essere presentata da parte di medici liberi professionisti e da tutti gli esercenti attività sanitaria abilitati.
La Comunicazione di Inizio Attività come studio professionale può essere prodotta dagli studi associati (eccetto gli studi associati odontoiatrici e quelli nei quali viene svolta attività medica rientrante nelle specifiche di quelle ambulatoriali).
Per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) alla ASL competente valgono attualmente ancora le modalità descritte dalla DGR 3312/2001 sia per le aperture di nuove attività che per gli ampliamenti e trasformazioni.
Vi possiamo offrire la possibilità di richiedere un Parere Preventivo, ammesso che la ASL di competenza lo rilasci, e compilare e presentare la domanda in forma corretta.
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO : si baserà sul nostro “progetto architettonico”, ma dovrà essere redatto da un tecnico (ing., perito), sulla base delle normative vigenti (CEI 64-8 sez. 7, Ambienti speciali, Art. 710, Locali ad uso medico); Gli elaborati prodotti saranno:
- Relazione tecnica descrittiva della tipologia di interventi da effettuare.
- Schemi elettrici della distribuzione luce e forza.
- Planimetrie disposizione apparecchiature impianti luce, forza e messa a terra.
- Calcoli illuminotecnici per luce normale e sicurezza.
- Definizione apparecchi e componenti da utilizzare.
Dovrà quindi essere rilasciato dall’Installatore, al termine dei lavori, la “Dichiarazione di Conformità” (*), come prescritto dalla Legge 37/08 art. 7, contestualmente sarà compilato il Registro con l’indicazione dei risultati delle verifiche effettuate, verifiche che dovranno essere ripetute con cadenza annuale e biennale come indicato dalla Norma CEI 64-8 Art. 710.62, su disposizione di cui alla citata Legge 37/08 Art. 8 Comma 2 e DLgs 81/2008, Art. 86.
- L’Utente provvederà inoltre all’invio al locale “Sportello Unico” presso il Comune di appartenenza, della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’Installatore, la quale costituisce “Omologazione dell’impianto” secondo la Legge 462 del 2001.
- L’Utente provvederà quindi a far effettuare le Verifiche Periodiche Biennali (Legge 462/2001) ad un “Organismo Notificato” iscritto negli appositi elenchi.
(*) Da consegnarsi all’Ente erogatore di energia elettrica entro 30 gg dall’allacciamento della fornitura.
ESPERTO RADIOGRAFICI : andrà nominato dal Responsabile Sanitario un esperto qualificato la cui consulenza sarà utile anche in fase di progettazione, per valutare determinate zone a rischio per le radiazioni, da proteggere con fogli di piombo dallo spessore quantificato dal perito. A studio realizzato andrà spedita la documentazione con le relative verifiche. In seguito andrà indicato L’incarico di Responsabile dell’impianto radiologico, che sarà, in linea generale, il titolare dello Studio.
Va inoltre ricordato che ogni nuova installazione, intesa anche come singola apparecchiatura, necessita di un suo particolare progetto che va poi consegnato agli Enti preposti.
LEGGE SULLA PRIVACY
In base al D. Lgs . 196/03, sarà necessario stilare un Documento Programmatico della sicurezza che riguardi i diritti ed i doveri nel campo della “privacy” sia per quanto riguarda il personale dello Studio, sia per quanto riguarda i pazienti.
In pratica si tratta di un vero e proprio “progetto” che deve tener conto, sia per quanto riguarda le strutture, sia per i codici di comportamento, di tutto quanto può concorrere a svolgere l’attività professionale nel massimo rispetto delle regole in campo di riservatezza.
SICUREZZA SUL LAVORO
Sin dagli anni ’50 esistevano in Italia normative riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Tali normative, però, erano a dimensione nazionale ed erano state redatte in un periodo in cui la sensibilità sia dell’opinione pubblica, sia degli addetti a i lavori, era piuttosto scarsa.
La vera “rivoluzione”, se così può definirsi, avvenne con l’entrata dell’Italia nell’ambito delle normative europee, le quali obbligavano (ed obbligano tutt’oggi) ad un più severo controllo sugli infortuni sul lavoro ma soprattutto controllano in modo più efficace le strutture ed i relativi aspetti tecnico/infortunistici, che possono causare tali incidenti.
La legge cui ci stiamo riferendo è la 626/94 successivamente assorbita dalla 494/96.
Per la prima volta nel nostro Paese il problema veniva affrontato in modo capillare e programmatico. Attualmente dette leggi sono state integrate ed assorbite dal D.L. N° 81 del 9/4/2008, ovvero il cosiddetto “Testo unico di sicurezza sul lavoro”.
In fase finale il D.L. 81 è stato completato dall’integrazione D.Lgs. 106 del 3/10/09, normativa vigente a tutt’oggi.
Per quanto riguarda il contenuto di tali normative, elenchiamo, per sommi capi, quali sono le voci che ci interessano, precisando che la Legge 626/94 e successive modifiche, si occupa esattamente di VALUTAZIONE DEI RISCHI.
- INCENDIO
- piano di emergenza ed evacuazione
- prove periodiche di evacuazione
- manutenzione estintori e mezzi antincendio
- RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO
- FONTI DI RUMORE E/O VIBRAZIONI
- RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI E LASER
- CAMPI ELETTROMAGNETICI
- STRESS DA LAVORO CORRELATO
- LAVORATRICI GESTANTI
- RISCHIO DI INFEZIONI CROCIATE
- ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE NON CONFORMI ALLE NORMATIVE E COMUNQUE REALIZZATO IN MODO DA COMPORTARE SERI FATTORI DI RISCHIO